REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 06
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 6.4
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.2
“Produzione di energia da fonti alternative”
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INDICE
Premessa
Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi
Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell’operazione
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed impegni
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle
Proroghe
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 20 – Controlli in loco
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni
Articolo 23 – Controlli ex post
Articolo 24 – Altre disposizioni
Articolo 25 – Ricorsi
Articolo 26 - Disposizioni generali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
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PREMESSA
Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio la
Tipologia di operazione 6.4.2
“Produzione di energia da fonti alternative”
(d’ora in poi Misura 6.4.2)
ARTICOLO 1
Definizioni e riferimenti normativi
Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione del presente bando pubblico è il seguente:
Regolamento UE n. 1307/2013 e n. 1308/2013;
Regolamento UE n. 1407/2013;
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Direttiva 2006/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 201/30UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti energetiche rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/3/CE;
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Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012. Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche;
Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012. Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.
ARTICOLO 2
Obiettivi e finalità dell’operazione
La presente Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione ha come scopo quello di sostenere l’agricoltura, di favorire la differenziazione dei redditi delle aziende agricole e forestali attraverso idonee forme di attività complementari che comprendano investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative rinnovabili, da destinare alla vendita.
Tale intervento contribuisce a rafforzare il sistema regionale volto al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia, nell’ottica della Strategia Europa 2020.
Le operazioni finanziabili riguardano l’uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole, elevandone i ricavi attraverso la commercializzazione dell’energia prodotta, la valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti e residui aziendali, anche riducendo i consumi e l’impronta ecologica dell’azienda stessa.
Si interviene su impianti di produzione a fonti rinnovabili, nuovi o già esistenti, attraverso l’aumento dell’efficienza del processo, o con interventi strutturali finalizzati a una migliore gestione dei prodotti in entrata, incluse le biomasse forestali per la conversione in energia, e realizzando reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui sopra.
Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti priorità dello sviluppo rurale, ed in particolare:
- in via diretta, la “FOCUS AREA 5C” – “incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale attraverso l’approvvigionamento ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”.
- in via indiretta:
FOCUS AREA 1B;
FOCUS AREA 2A;
FOCUS AREA 4A;
FOCUS AREA 6A.
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ARTICOLO 3
Ambito territoriale di intervento
L’operazione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità alle aree rurali C e D.
Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in un’altra Regione, l’ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.
In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni, solo qualora gli stessi siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio regionale.
ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
gli agricoltori attivi, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in forma di micro e piccole imprese.
Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento
Per le dimensioni economiche delle imprese agricole in forma di “micro e piccola impresa” si fa riferimento alle disposizioni recate dall’allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014. Pertanto possono partecipare al regime di aiuto attivato con la presente misura le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Per i dati da utilizzare per il calcolo degli occupati e degli importi finanziari, nonché per il periodo di riferimento si rimanda all’allegato 1 del Reg. UE n. 702/2014.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
ARTICOLO 5
Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Tipologie di intervento ammissibili
Sono previsti interventi, per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, usando sottoprodotti, materiali di scarto, residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini alla bioeconomia, e/o altre fonti di energia rinnovabile, destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica (calore, freddo) da destinare alla vendita.
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L’obiettivo perseguito dalla misura/sottomisura consiste nel finanziare operazioni riguardanti l’uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole, elevandone i ricavi attraverso la commercializzazione dell’energia prodotta, la valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti e residui aziendali, anche riducendo i consumi e l’impronta ecologica dell’azienda stessa.
La presente Misura 6.4.2, in particolare, attiva un sostegno a favore di quelle imprese che producono energia da fonti alternative destinata, almeno in parte, alla vendita. Tale ultimo rilievo definisce anche la demarcazione con la misura 4.1.4 del PSR 2014/2020 del Lazio, che persegue finalità analoghe, ma che prevede la concessione di un aiuto pubblico per quelle imprese che producono energia da fonti rinnovabili volta a soddisfare esclusivamente i fabbisogni energetici aziendali.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al regime di aiuto attivato con la misura 6.4.2. deve essere dimostrato che l’energia prodotta in azienda, ivi inclusa quella derivante dall’investimento programmato, sia superiore al fabbisogno energetico aziendale, per la cui verifica si applica il principio che fonda sul calcolo fisico del consumo di energia elettrica nel momento di picco, sulla base dei consumi registrati almeno negli ultimi 2 anni. Le modalità di calcolo dovranno essere descritte nella relazione tecnica presentata a corredo del progetto, e dimostrare che l’energia prodotta a livello aziendale sia superiore al proprio fabbisogno energetico, commisurato al consumo di picco e che pertanto si produca un surplus di energia da destinare alla vendita”
Per la produzione di energia da biomasse non è ammesso l’utilizzo di colture dedicate.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
Intervento A)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da pompe di calore a bassa entalpia, ovvero quelle che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo;
Intervento B)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomasse, per la produzione di energia elettrica e calore (cogenerazione), oppure di energia elettrica, calore e freddo (trigenerazione), solo se una percentuale almeno pari al 50% di energia termica è utilizzata per l’autoconsumo;
Intervento C)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti solari fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica;
Intervento D)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti mini-eolici e micro-eolici, per la produzione di energia elettrica. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente impianti eolici con una potenza massima di 200 kW;
Intervento E)
- Installazione di sistemi intelligenti di stoccaggio di energia termica ed elettrica, quali ad esempio accumulatori, solo se associati ai sistemi di produzione di energia di cui ai precedenti interventi.
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Gli investimenti per impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere finanziati solo se rispettano i requisiti e le specifiche tecniche stabiliti dall’Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare:
- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un’efficienza di conversione non inferiore all’85%;
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato, è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet, e UNI EN 14961-4 per il cippato;
- per le pompe di calore elettriche, il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l’indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nelle tabelle di cui all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle citate UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli Enti Nazionali di normazione appartenenti al Comitato Europeo di Normazione (CEN);
- per il solare fotovoltaico, i moduli fotovoltaici devono essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, o con la norma CEI EN 61646 se realizzati con film sottili;
- per le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione con classificazione energetica a 4 stelle (****), corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 avente ad oggetto “Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi” di potenza compresa tra 4 e 400 kW.
In ogni caso, come principio generale, saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da Regolamenti della Commissione (UE) 2015/1189 e 2015/1185) e per gli impianti di combustione di medie dimensioni (1 – 50 MW per l’anno 2020).
Spese ammissibili
Nell’ambito delle tipologie di intervento suddette, sono ammissibili a sostegno le spese per:
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A) Investimenti materiali
Sono ritenute ammissibili le spese per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e relativa impiantistica, per la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili (investimenti strutturali).
Sono ammissibili opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione di reti di distribuzione.
Sono ritenute ammissibili, se funzionali all’installazione dell’impianto per la produzione di energia, anche le spese per lo smantellamento, il risanamento, la rimozione e lo smaltimento di coperture già esistenti, ivi comprese quelle in amianto/eternit.
B) Dotazioni
Sono ammesse le spese per l’acquisto di nuove macchine e attrezzature e altre dotazioni, purché strettamente funzionali alla produzione e distribuzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili.
Può essere ritenuto ammissibile l’acquisto mediante leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
C) Spese generali
Sono ritenute ammissibili le “spese generali” (art. 45(2) reg UE n. 1305/2013) collegate alle spese per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A) e B), nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” . Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base delle rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
D) Investimenti immateriali
Sono ammissibili le spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi all’attività finanziata.
La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere C) “Spese generali” e D) “investimenti immateriali” non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui alla sopra citata lettere A) e, B) e comunque, in ogni caso,
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l’importo relativo alle spese di cui alle medesime lettere A) e B) dovrà essere almeno pari al 80% dell’ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto.
Ragionevolezza e congruità delle spese
Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:
- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;
- per le tettoie, magazzini ricovero attrezzature, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5 della stessa determinazione), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- per le spese generali di cui alla richiamata lettera c) del presente paragrafo e dell’articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale.
Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti a servizio delle attività oggetto di finanziamento o l’acquisto di macchine e attrezzature inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G03475 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.
Nel caso in cui siano previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente o per altri investimenti strutturali ammissibili nella presente tipologia di operazione e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G03473 del 29/04/2016 di cui sopra, si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzari regionali per le opere agricole e forestali di cui all’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G03473 del 29/04/2016.
Nel caso in cui la macchina o l’attrezzatura o l’altra dotazione aziendale non rientri tra quelle contemplate nell’allegato 6 alla suindicata determinazione n. G03473 del 29/04/2016, o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico
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abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati richiamati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico, e comunque sempre allegati a corredo della domanda.
Spese non ammissibili
Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell’ambito del presente bando pubblico, le spese per:
acquisizione di beni immobili, ivi compreso l’acquisto dei terreni;
nuove costruzioni finalizzate al collocamento, sul tetto o copertura, di impianti solari fotovoltaici e/o solari termici;
opere di manutenzione ordinaria;
adeguamenti alla normativa vigente in materia di impianti e lavori edili;
investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
interventi di “mera sostituzione”. Per l’individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
acquisto di dotazioni usate;
acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
IVA;
acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
interventi per l’irrigazione;
contributi in natura;
titoli di pagamento.
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Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo “spese ammissibili”, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei lavori.
ARTICOLO 6
Agevolazioni previste
Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:
a. Contributo in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento;
Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento
L'intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per:
investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l’accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o alla Misura 6.1.1 del PSR 2014/20, ritenuta ammissibile. Per data di insediamento si intende l’apertura della partita IVA per gli insediamenti effettuati con la Misura 112 e l’iscrizione alla CCIAA per gli insediamenti relativi alla Misura 6.1.1;;
Investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 32 del Reg. n. 1305/2013. L’elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nella scheda della misura 13 del PSR 2014/2020 del Lazio, dove sono indicati i comuni parzialmente e totalmente delimitati ricadenti in tali zone;
Investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito alla Misura 11 (art. 29) del Programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 (art. .28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno
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agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l’adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio.
Il costo totale dell’investimento richiesto ed ammissibile al finanziamento non potrà mai essere superiore a 500.000,00 euro.
Il sostegno è concesso in regime di “de minimis” e si applicano le condizioni previste dal Reg. U.E. n. 1407/2013. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non potrà superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il sostegno pubblico concesso con la presente Misura 6.4.2. nel caso cumulato con altri forme di contributo non può in ogni caso oltrepassare l’intensità di spesa pubblica prevista dal presente bando pubblico. Rimangono fermi eventuali divieti di cumulo stabiliti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 7
Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni
Requisiti e condizioni di ammissibilità
I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01);
dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti programmati con la presentazione di un piano di sviluppo aziendale. Il requisito si intende soddisfatto se l’indice “Free Cash Flow to Equity (FCFE)” , calcolato in automatico dall’applicativo informatico Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN determina un risultato positivo ovvero un FCFEi > 0 a partire dall’anno in cui si inizia a realizzare il progetto che l’applicativo informatico misura con l’esito “migliora”. I dati implementati nel sistema informativo dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazioni dirigenziali n G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, alle quali si fa esplicito rinvio;
essere un’azienda agricola con una dimensione economica minima, come risultante dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell’azienda stessa, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale.
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Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l’accesso alla presente Misura. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno Per il calcolo delle PLS dell’azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell’ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all’annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell’annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per “variazioni significative”, comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del ±20% rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non destinate all’alimentazione del bestiame. Rimane fermo l’obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali. Per l’eventuale presenza di colture consociabili, come risultante dai “macrousi” dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - “Arboreto consociabile”, 685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell’agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo
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delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale;
non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività di produzione oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario o di altri possessori. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l’acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l’obbligo, per l’intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l’applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;
dimostrare l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, fatta salva la deroga concessa per il soddisfacimento di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l’elenco dei progetti ammissibili, per procedere all’integrazione documentale per l’attestazione del requisito. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell’immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori programmati. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l’immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della “edilizia libera” . Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell’immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.
nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera dell’impiantistica per l’efficientamento energetico, l’impresa deve dimostrare l’agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.
non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio;
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non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione (Misura 6.4.2) più domande di sostegno. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo finale con la documentazione di rendicontazione completa
avere un punteggio dell’investimento programmato, dopo le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, almeno pari al punteggio minimo di 20 punti, come attribuito in applicazione delle priorità previste nell’ambito dei criteri di selezione delle domande di cui all’articolo 10 del presente bando pubblico.
Per la dimostrazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di selezione delle domande di cui al successivo articolo 10 “Criteri di selezione” si rinvia alle specifiche disposizioni recate nello stesso articolo.
Il sostegno pubblico è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell’Allegato I al Trattato UE.
Impegni ed obblighi
Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:
- mantenere, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di “agricoltore attivo” ;
- mantenere, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- l’attività agricola, deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell’investimento programmato, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Detto impegno è soddisfatto se, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale il beneficiario risulta in possesso della qualifica di IAP o CD, che dovrà comunque essere mantenuta per l’intero periodo di impegno ex-post;
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento, pena la decadenza dall’aiuto, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria;
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- eseguire gli investimenti per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da destinare alla vendita, finanziati con il provvedimento di concessione, nel pieno rispetto dei requisiti, delle specifiche tecniche e delle condizioni di ammissibilità;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la proprietà o la disponibilità degli immobili ove viene realizzato l’investimento nonché la conduzione dell’attività per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall’aiuto, fatte salve le deroghe previste al punto 5 del presente articolo del bando pubblico;
Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:
- per quanto riguarda la “stabilità delle operazioni “, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
cessi o rilocalizzi l’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
effettui un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un’impresa o ad un ente pubblico;
apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI
- non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’indebito percepito maggiorato degli interessi;
- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa
Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.
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In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell’aiuto con esclusione dall’aiuto, si procede alla revoca dell’intero contributo concesso ed il beneficiario e’ tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all’applicazione delle riduzioni dell’aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.
I soggetti beneficiari devono essere in possesso, dopo la concessione dell’aiuto e comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di produzione e vendita di energia. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di concessione del contributo.
Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant’altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.
ARTICOLO 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:
A. Piano di sviluppo aziendale, ed in particolare dovrà provvedere a presentare:
i. una relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell’investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, fatte salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL) e fornire informazione sui seguenti aspetti:
la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR e delle priorità/focus area della misura;
una sintetica indagine di mercato;
il programma dettagliato degli investimenti;
i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;
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il cronoprogramma degli interventi;
il piano finanziario dell’investimento suddiviso per categoria di spesa ovvero per tipologie di intervento/sottointervento;
l’esatta ubicazione degli interventi programmati, sia che si tratti di opere strutturali che delle dotazioni oggetto di richiesta del finanziamento;
i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione;
la sussistenza del rapporto di complementarietà tra l’attività agricola e quella di produzione di energia;
i riferimenti normativi di competenza per le operazioni che si intendono effettuare, ed in particolare quelli relativi agli investimenti programmati per la realizzazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili con specifico riferimento al rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche stabilite dall’Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
La relazione tecnica dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nel PUA, laddove previsto e, se del caso, semplificata laddove taluni aspetti siano trattati e approfonditi nello stesso PUA.
ii. Il “Business Plan” utilizzando l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell’azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell’investimento programmato. Il Business Plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall’applicativo BPOL al momento dell’esecuzione della funzione di “conferma”.
B. Foglio di calcolo per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016.
C. Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi.
D. Gli Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese.
E. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), ecc. Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l’immediata cantierabilità, come già specificato nel punto 7 del precedente articolo 7, essa dovrà essere
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integrata entro i 120 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di ammissibilità delle domande di aiuto, pena la decadenza dall’aiuto stesso.
In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata:
la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
oppure:
la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della “edilizia libera”;
F. nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera dell’impiantistica per la produzione di energia, l’impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.
G. Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà per regime “De Minimis”. Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile denominato “modello base de minimis” allegato al presente bando pubblico (Allegato “Modello base de minimis” e relativi Allegati I e II), nel quale si dichiara, tra l’altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime “De Minimis” per un importo superiore a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
H. Documenti per l’attestazione inerente la condizione di “piccola o micro impresa”. A tal riguardo dovrà essere utilizzato il modello facsimile denominato “Modello di dichiarazione e informazioni relative alla qualifica di PMI”, allegato al presente bando pubblico (Allegato III).
I. Documentazione comprovante l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.
Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
i. Deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:
l’atto costitutivo e/o lo statuto,
gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
ed a seguire, nello specifico:
si approva il progetto;
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si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite.
ii. Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.
ALTRE DISPOSIZIONI
La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell’articolato del bando pubblico.
ARTICOLO 9
Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
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La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando pubblico. Nel caso la scadenza ricada in giorno festivo il termine è prorogato alle ore 23.59 del giorno immediatamente successivo.
Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN
Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.
Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l’IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.
I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.
Il modulo di delega, per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La delega per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.
La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
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La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.
La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.
Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.
La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Business Plan (BPOL) - utilizzando l’applicativo realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN . Una volta compilato e confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.
Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell’apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA-RRN.
Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.
I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente e riportati nella domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
In applicazione dell’articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 “Correzione e adeguamento di errori palesi”, come recepito dall’articolo 27 “Errori palesi” del documento “ Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.
La compilazione della domanda di sostegno dovrà essere coerente con il piano finanziario degli interventi/sottointerventi allegato alla relazione tecnica e con il “Piano degli investimenti” del
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BPOL. L’imputazione dei dati economici dell’investimento programmato dovrà effettuarsi sulla base della ripartizione per interventi/sottointerventi preimpostata nell’applicativo informatico SIAN.
Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma, specifiche disposizioni per la definizione di “liste perfezionamento”
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ARTICOLO 10
Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.
Le domande di sostegno presentate per l’adesione al regime di aiuti attivato con il presente bando pubblico e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella Tabella che segue.
Per la presente tipologia di operazione è prevista una RISERVA FINANZIARIA per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva finanziaria dovrà garantire che lo stanziamento assegnato al presente bando al pubblico deve essere destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in tali aree.
Si riportano di seguito i criteri di selezione, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, in applicazione dei quali saranno attribuiti i punteggi e predisposte le relative graduatorie di ammissibilità.
E’ stabilito un punteggio minimo, pena l’inammissibilità della domanda, di 20 punti, da ottenere sommando almeno n. 2 criteri di selezione.
Per i casi di ex aequo ovvero per i casi di parità di punteggio, si terrà conto dell’età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.
Modalità e disposizioni per la verifica e l’attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione
- Criterio 6.4.2. A - Azienda ricadente in aree C secondo la classificazione regionale
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree C, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell’azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale.
- Criterio 6.4.2. B - Azienda ricadente in aree D secondo la classificazione regionale
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree D, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell’azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale.
- Criterio 6.4.2.C.a e 6.4.2.C.b - Dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione Standard La priorità è attribuita alle aziende collocate sull’intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione Lorda Standard (PLS) compresa tra 25.000 e 50.000 euro (criterio 6.4.2.C.a) o da 50.001 e 100.000 euro (Criterio 6.4.2.C.b).
- Criterio 6.4.2.D - Investimenti che comportino valutabili vantaggi occupazionali con un elevato livello di sostenibilità finanziaria
La priorità è attribuita alle aziende che realizzano dei piani di sviluppo aziendale con un alto livello di sostenibilità economico-finanziaria. Per l’attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti, ovvero 5, 10 o 15 punti, in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell’azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell’indice “Free Cash Flow to Equity pon (FCFEponderato”). L’assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall’applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso relative alle caratteristiche dell’azienda e dell’investimento programmato.
Più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano di sviluppo aziendale sarà attribuito, per la presente “Tipologia di operazione 6.4.2”, su una scala di 3 posizioni, con punti
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che aumentano progressivamente al crescere del valore dell’indice FCFE, nel rispetto della scala riportata nella tabella che segue :
Scaglione | Punteggio | Valore di FCFE anno N |
1 | 5 | FCFEpon > 1,20 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN) |
2 | 10 | FCFEpon > 1.60 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN) |
3 | 15 | FCFEpon > 2,00* (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN) |
- Criterio 6.4.2.E Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.
La priorità è attribuita ai soggetti che risultano ai sensi della presente misura, alla data di presentazione della domanda di sostegno, “giovani agricoltori” ovvero con un’età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti)
- Criterio 6.4.2.F - Utilizzo di sottoprodotti aziendali, trasformazione e vendita di energia
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti nei quali lo stesso soggetto richiedente dimostri di garantire l’approvvigionamento della biomassa esclusivamente con sottoprodotti e residui di lavorazione ottenuti in azienda.
- Criterio 6.4.2.G Recupero e utilizzo dell’energia termica per l’autoconsumo in percentuale maggiore del 65%.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti per la produzione di energia elettrica nei quali il beneficiario dimostri di essere in grado di recuperare / utilizzare per l’autoconsumo l’energia termica contestualmente prodotta, in percentuale maggiore del 65%. Per misurare tale quota si applica il principio della prevalenza economica.
- Criterio 6.4.2.H - Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti di cui alle tipologie di intervento C) (solare fotovoltaico) che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto. Si applica il criterio della prevalenza economica (51%) dell'investimento specifico sul totale degli investimenti ammissibili.
- Criterio 6.4.2.I - Correlazioni con reti intelligenti (smart grids)
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti che prevedono correlazioni con reti intelligenti (smart grids), in modo tale da consentire la gestione della rete elettrica in maniera “intelligente” sotto vari aspetti o funzionalità, ovvero in maniera efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica e per un uso più razionale di questa, minimizzando al contempo eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica intorno al suo valore nominale.
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- Criterio 4.1.4.L “Azienda ricadenti in una delle zone colpite dal sisma ed in particolare i 15 comuni delimitati dall'allegato alla L. 229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)”
Per “comuni del cratere” si intendono le zone ricadenti nel territorio dei 15 comuni del Lazio colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016, come riportati negli allegati 1 e 2 della Legge di conversione n. 229/2016. I comuni ricadenti in tali zone sono:
- Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa Micigliano, Posta (allegato al decreto legge n.189/2016);
- Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri (allegato al decreto legge n.205/2016)
L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero per verificare se l’azienda ove è avvenuto l’insediamento ricade nel territorio comunale di uno dei 15 “comuni del cratere” si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale
Modalità di formazione della graduatoria
I requisiti di priorità e l’autovalutazione con l’attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.
La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziate per il presente bando pubblico. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi” e quelle . “non ammissibili” . Per le domande “non ammissibili” saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.
Come già richiamato nel paragrafo precedente è prevista una riserva finanziaria per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva dovrà garantire che lo stanziamento assegnato per l’attuazione del presente bando pubblico, ivi inclusi eventuali stanziamenti aggiuntivi, deve essere destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in dette aree. Ciò comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la graduatoria regionale di ammissibilità, dovrà essere verificato che l’importo complessivo della spesa pubblica delle domande di sostegno ricadenti in aree C e D e collocate in posizione utile, ammonti ad almeno il 50% dello stanziamento complessivamente assegnato. Se la soglia del 50% non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria con le sole domande ricadenti in aree C e D fino al raggiungimento del 50% e, nel contempo, dovranno essere retrocesse e pertanto escluse dal finanziamento le domande ricadenti in aree A e B collocate nelle ultime posizioni.
Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta “non ammissibile”. Rimane ferma la possibilità che la Regione, con propri atti dirigenziali, possa autorizzare
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stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento della domanda per l’ammontare dell’intero importo ritenuto ammissibile.
Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell’ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronunzia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.
ARTICOLO 11
Dotazione finanziaria del bando
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente Euro 1.500.000,00 di spesa pubblica.
L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili per la misura e il Programma, in aggiunta a quelle ordinarie già assegnate per l’attuazione della misura e del presente bando pubblico.
ARTICOLO 12
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii..
Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l’elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell’ADA competente per l’istruttoria amministrativa. L’elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle “liste di perfezionamento”.
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.
La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire
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l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.
In particolare il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:
del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
del possesso dei requisiti soggettivi d oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
dell’ammissibilità e della congruità delle spese;
del principio dell’unicità del finanziamento;
dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”.
Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell’operazione e dei relativi investimenti programmati.
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 10 del presente bando pubblico;
presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico
non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione; erronee,
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salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.
In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii., l’Area Decentrata dell’Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del “Responsabile di Misura”, un sistema di supervisione.
Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall’adozione dell’atto che approva l’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.
La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti “ammissibili e ammessi a finanziamento”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli “ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse” e dei progetti “non ammissibili”.
La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all’acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l’immediata cantierabilità del progetto e l’avvio dei lavori.
Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.
ARTICOLO 13
Provvedimenti di concessione
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Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:
- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per “tipologia di intervento/sottointervento” nel rispetto della classificazione prevista nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell’applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell’investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (ex-post),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.
ARTICOLO 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
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Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio istruttore.
Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:
- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.
Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
Per le operazioni che prevedono esclusivamente l’effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all’adozione del provvedimento di concessione del contributo.
Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.
Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
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L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni.
ARTICOLO 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell’articolo 33 (1) dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.
Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.
ARTICOLO 16
Varianti e adeguamenti tecnici
Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..
Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, come classificate nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l’altro, nel provvedimento di concessione del contributo.
Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L’ADA competente riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
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L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.
Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.
ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.
Anticipi
Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 10 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso
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Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.
Acconti
Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 11 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo “Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
Saldi
Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 12 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente struttura, la domanda di pagamento del saldo finale
Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.
L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di sessanta (60) giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
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a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
alla verifica del rispetto dell’unicità del finanziamento;
al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.
I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici (15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:
relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell’azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento.
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
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autorizzazione sanitaria (ove previsto);
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
certificati di conformità per i macchinari acquistati;
documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.
Conservazione e disponibilità dei documenti
Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.
L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).
Parziale realizzazione dei lavori
Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull’importo complessivo dell’operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell’operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati “interventi/sottointerventi” che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronunzia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.
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Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all’accertamento finale.
Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell’investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.
Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.
ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all’art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.
ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.
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Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.
ARTICOLO 20
Controlli in loco
Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte.
Per la presente tipologia di operazione sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
L’Autorità di gestione provvede in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, con proprio documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l’aiuto.
Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell’aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell’ambito della presente “tipologia di operazione”.
Detto documento è aggiornato:
- a seguito dell’eventuale modifica delle pertinenti normative dell’Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell’aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all’attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell’attuazione).
Per la revoca totale o parziale del sostegno e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
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Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.
Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
ARTICOLO 22
Stabilità delle operazioni
Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell’ambito attuativo della presente “tipologia di operazione”, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa o ad un ente pubblico;
apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.
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Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.
Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo articolo 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell’investimento e dopo il pagamento del saldo finale
ARTICOLO 23
Controlli ex post
Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.
I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.
ARTICOLO 24
Altre Disposizioni
Errori palesi
Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.
Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.
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Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al beneficiario
Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.
Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento
Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.
Divieto di doppio finanziamento
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea.
Le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
Cessione di aziende
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Si intende per:
a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
Si richiama, in particolare, il comma 2 dell’articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta”.
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Ferme restando le condizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l’azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’Autorità di gestione l’avvenuta cessione dell’azienda e l’intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.
ARTICOLO 25
Ricorsi
Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell’ambito di competenza:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.
ARTICOLO 26
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Si richiamano, ad ogni buon conto, i seguenti atti e provvedimenti:
1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii.;
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2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G03473 del 29/04/2016;
4. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottato con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Adeguamento e revisione del documento “Note applicative e integrative….” adottato con determinazione n. G08876 del 23 giugno 2017;
7. al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (Greneral Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.
Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.
Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).
Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e‐mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.
Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:
- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- email istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- telefono: 06 51685061.
La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
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Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all’Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.
L’interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.
Modalità di trattamento
Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).
I dati personali trattati, da forniti direttamente dall’interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.
L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.
I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.
La Regione si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.
Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.
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Destinatari dei dati
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.
Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell’interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Misure di sicurezza
La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.
I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).
Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
ALLEGATI